Cpv. 1
Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano in Svizzera e nelle relazioni internazionali per la limitazione dei rischi e delle ripercussioni del cambiamento climatico.
Cpv. 1 spiegato
Il cpv. 1 vincola Confederazione e cantoni ad agire ai sensi della protezione del clima. I comuni sono contemplati dal vincolo attraverso le leggi cantonali.
«In Svizzera e nei rapporti internazionali» significa che Confederazione e Cantoni s’impegnano anche quali rappresentanti della politica estera. Essi devono ad esempio votare come membri delle organizzazioni internazionali ai sensi dell’articolo.
«In Svizzera e nei rapporti internazionali» significa che Confederazione e Cantoni s’impegnano anche quali rappresentanti della politica estera. Essi devono ad esempio votare come membri delle organizzazioni internazionali ai sensi dell’articolo.
Cpv. 2
Per quanto in Svizzera continuino a verificarsi emissioni di gas serra causate dall’uomo, al più tardi dal 2050 il loro impatto sul clima deve essere durevolmente neutralizzato mediante pozzi di assorbimento di gas serra sicuri.
Cpv. 2 spiegato
I gas a effetto serra comprendono il CO2 derivante dalla combustione di combustibili fossili e dalla produzione di cemento; metano e protossido di azoto (soprattutto di derivazione agricola), gas a effetto serra sintetici, vapore acqueo e ossido di azoto emessi in alta quota dagli aeroplani. Un pozzo di assorbimento serve a sottrarre i gas a effetto serra dall’atmosfera. Vi sono pozzi di assorbimento naturali e tecnici.
I gas a effetto serra comprendono il CO2 derivante dalla combustione di combustibili fossili e dalla produzione di cemento; metano e protossido di azoto (soprattutto di derivazione agricola), gas a effetto serra sintetici, vapore acqueo e ossido di azoto emessi in alta quota dagli aeroplani. Un pozzo di assorbimento serve a sottrarre i gas a effetto serra dall’atmosfera. Vi sono pozzi di assorbimento naturali e tecnici.
Cpv. 3
Dal 2050 in Svizzera non sono più messi in circolazione combustibili e carburanti fossili. Sono ammesse eccezioni per applicazioni tecnicamente non sostituibili, per quanto pozzi di assorbimento di gas serra sicuri situati in Svizzera ne neutralizzino durevolmente l’impatto sul clima.
Cpv. 3 spiegato
I carburanti e combustibili fossili (olio combustibile, benzina, gasolio, cherosene, metano e carbone) sono relativamente facili da sostituire – I gas a effetto serra derivanti dall’agricoltura o dalla produzione di cemento non possono invece essere completamente evitati. Per i combustibili fossili dovrebbero quindi essere applicate norme più severe.
I carburanti e combustibili fossili (olio combustibile, benzina, gasolio, cherosene, metano e carbone) sono relativamente facili da sostituire – I gas a effetto serra derivanti dall’agricoltura o dalla produzione di cemento non possono invece essere completamente evitati. Per i combustibili fossili dovrebbero quindi essere applicate norme più severe.
Cpv. 4
La politica climatica è volta a un rafforzamento dell’economia e alla sostenibilità sociale e utilizza segnatamente anche strumenti per promuovere l’innovazione e la tecnologia.
Cpv. 4 spiegato
Per rafforzamento dell’economia nazionale s’intende ad esempio creare posti di lavoro o evitare di dipendere eccessivamente dall’estero. Non significa massimizzare la crescita economica. La promozione dell’innovazione e della tecnologia include sia un incremento monetario sia la creazione di condizioni infrastrutturali e istituzionali per tecniche favorevoli al clima.
Per rafforzamento dell’economia nazionale s’intende ad esempio creare posti di lavoro o evitare di dipendere eccessivamente dall’estero. Non significa massimizzare la crescita economica. La promozione dell’innovazione e della tecnologia include sia un incremento monetario sia la creazione di condizioni infrastrutturali e istituzionali per tecniche favorevoli al clima.
Disposizioni transitorie Cpv. 1
La Confederazione emana la legislazione d’esecuzione relativa all’articolo 74a entro cinque anni dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni.
Disposizioni transitorie Cpv. 2
La legge stabilisce il percorso di riduzione delle emissioni di gas serra sino al 2050. Fissa obiettivi intermedi che portano almeno a una riduzione lineare e disciplina inoltre gli strumenti necessari per il rispetto di tale percorso.
Disposizioni transitorie Cpv. 2 spiegato
Una riduzione lineare è una riduzione dello stesso importo ogni anno. La traiettoria di riduzione deve essere almeno lineare e definita in sintonia con le conoscenze scientifiche e con gli obblighi internazionali. Gli strumenti devono essere scelti in conformità con la traiettoria di riduzione e adeguati immediatamente qualora si rivelino insufficienti.
La riduzione lineare si riferisce all'obiettivo definito nel paragrafo 2 di raggiungere lo zero netto di gas serra in Svizzera e si riferisce alle emissioni interne.
Una riduzione lineare è una riduzione dello stesso importo ogni anno. La traiettoria di riduzione deve essere almeno lineare e definita in sintonia con le conoscenze scientifiche e con gli obblighi internazionali. Gli strumenti devono essere scelti in conformità con la traiettoria di riduzione e adeguati immediatamente qualora si rivelino insufficienti.
La riduzione lineare si riferisce all'obiettivo definito nel paragrafo 2 di raggiungere lo zero netto di gas serra in Svizzera e si riferisce alle emissioni interne.